Chiarimenti sul contributo unificato
La recente circolare ministeriale dell’11 maggio 2012, DAG 14/05/2012.0065934.U, ha chiarito – si spera definitivamente – alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione delle normative vigenti in tema di spese di giustizia e più in particolare sul contributo unificato.
Innanzitutto, contributo unificato, diritto di copia e indennità forfetaria di € 27,00 non sono interdipendenti (esistono procedimenti, difatti, per i quali non è riscosso il contributo unificato, ma richiedono il pagamento del diritto forfettizzato, come ad esempio la cd. legge Pinto; diversamente, nelle procedure di lavoro il diritto di copia e di registrazione delle sentenze ed ordinanze non va corrisposto, e così anche per le procedure di separazione dei coniugi, procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 898/1970.
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.
Dal 1° gennaio 2012 la parte attrice, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
Qualora con il medesimo atto si pongono più domande tra quelle previste dall’art. 14, co. 3, D.P.R. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, si dovrà riscuotere un unico contributo unificato.
Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il contributo unificato è aumentato della metà.
Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario ed i giudizi amministrativi, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
L’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore.
Modalità di pagamento: il contributo unificato può essere corrisposto mediante: versamento ai Concessionari della riscossione tramite Mod. F23; versamento sul conto corrente postale n. 57152043 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo; versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati che rilasciano apposito contrassegno adesivo.
In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell’importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.
Il contributo unificato è dovuto in materia di opposizione all’esecuzione ed all’opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro, mentre sono esenti i procedimenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze; non è dovuto neppure per i procedimenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nel giudizio di lavoro (diversamente da come purtroppo hanno operato sinora alcuni che, in materia, si erano regolati di far pagare nel processo esecutivo il contributo unificato nel caso lo stesso fosse stato riscosso nel processo di lavoro e renderlo esente se, per i limiti di reddito previsto dalla nuova formulazione dell’art. 9, comma 1-bis, Testo Unico spese di giustizia, nulla si era pagato nel giudizio di lavoro).
Sussiste l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti di recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
Si è precisato che il reddito per l’esenzione nelle materie di previdenza, assistenza, lavoro e pubblico impiego è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l’istante perché il richiamo all’art. 76 D.P.R. 115/2002 deve intendersi nella sua interezza. Ai sensi del richiamato art. 9 co. 1 bis, sono tenuti al pagamento del contributo unificato le parti “titolari di reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito superiore tre volte all’importo previsto dall’articolo 76”: il richiamo è quindi alla somma prevista dall’articolo 76 per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego il contributo è ridotto della metà e non – come da molti sostenuto – della metà della metà (da notare che, superato il reddito di esenzione, costa meno il giudizio nel merito – 37,00 € – che il decreto ingiuntivo (metà del valore della causa).
Nel processo esecutivo per consegna o rilascio ex artt. 605 e ss. c.p.c. (unica ipotesi in cui si paga il contributo unificato – pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliare) la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario, forma il fascicolo e richiederà il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura.
Il reclamo, ai fini del contributo unificato, rientra tra le impugnazioni: per la circolare ministeriale in oggetto la dottrina prevalente parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale, di conseguenza oltre alle ipotesi previste dall’art. 323 c.p.c., deve ritenersi impugnazione ad esempio il reclamo promosso ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento cautelare. In questo caso la controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo. Allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento
Paga il contributo unificato, in base al valore della domanda, l’intervento nella procedura esecutiva.