Procedimenti esenti dal versamento del contributo unificato
Aggiornamento 25 giugno 2013
Procedimenti esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
- procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego, dal 17 luglio 2011 ai sensi dell’art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono esenti solo se la parte abbia un reddito imponibile inferiore ad € 32.298,99 (1) escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione
- procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, dal 17 luglio 2011 ai sensi dell’art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono esenti solo se la parte abbia un reddito imponibile inferiore ad € 32.298,99 (1) escluso il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione
- procedimenti relativi all’affrancazione di fondi enfiteutici (art. 10, legge 22 luglio 1966, n. 607)
- procedimenti relativi al risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (art. 15, comma 2, legge 13 aprile 1988, n. 117)
- procedimenti contro il trattamento sanitario obbligatorio (art. 5, legge 13 maggio 1978, n. 180)
- procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero (art. 13 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- procedimenti relativi alle controversie in materia di «masi chiusi» (art. 35, legge 24 novembre 2000, n. 340)
- procedimenti per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.)
- procedimenti in materia di protezione delle persone prive di autonomia (art. 46-bis disp. att. c.c.)
- conciliazioni stragiudiziali relative alla mediazione di controversie civili e commerciali (art. 17, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28)
- procedimenti di rettificazione di stato civile
- procedimenti in materia tavolare
- procedimenti in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole dei processi (art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89)
- procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento dei figli minori
- procedimenti riguardanti i figli minori
- procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
- procedimenti per la dichiarazione di assenza o di morte presunta
- procedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
- procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi
- procedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
- esercizio dell’azione civile nel processo penale (se è chiesta solo la condanna generica del responsabile)
- ricorsi avverso il diniego del diritto di accesso alle informazioni ambientali
- insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare (cfr. circolare 13 maggio 2002, n. 3)
- insinuazione tardiva nel passivo fallimentare (2) (cfr. circolare 15 dicembre 2006, n. 372/Q/06-6253)
- procedimenti per correzione di errori materiali di sentenze e ordinanze (cfr. circolare 18 marzo 2003)
- iscrizioni dei giornali e periodici nel registro della stampa (cfr. circolare 22 ottobre 2003, n. 1/13395/44)
- riassunzione di processi interrotti, sospesi o cancellati presso il giudice originariamente adito(cfr. circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/U/44)
- ammissione allo stato passivo nelle amministrazioni straordinarie (cfr. nota 24 febbraio 2006, n. 1/2638/44/U-04)
- istanza di conversione del pignoramento (cfr. circolare 14 gennaio 2004)
- ulteriore rilascio della copia con formula esecutiva (cfr. nota 28 settembre 2010, n. 122612/U)
- ingiusta detenzione (cfr. circolare 20 giugno 2006, n. 66030)
- accettazione di eredità con beneficio di inventario (cfr. nota 13 giugno 2003, n. 1/8307)
- istanza per la restituzione dei titoli nel procedimento esecutivo mobiliare ed immobiliare (cfr. circolare 14 gennaio 2004)
- istanza di chiusura del fallimento (cfr. nota 7 marzo 2006, n. 27213/U)
- procedimenti con ammissione al patrocinio a spese dello Stato (prenotato a debito ai sensi dell’articolo 131, 2° co., D.P.R. n. 115/2002)
- procedimenti sul contenzioso elettorale (art. 127, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104)
(1) dal 6 al 16 luglio 2011 la soglia di reddito era stata fissata in € 21.256,32 ai sensi dell’art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98; dal 17 luglio 2011 al 9 novembre 2012 la soglia di reddito era fissata in € 31.884,48.
(2) il C. U. non è dovuto con riferimento ai fallimenti “nuovo rito”, cioè dichiarati a partire dal 16 luglio 2006. Per i fallimenti dichiarati prima della suddetta data, il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede.
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