Procedimenti soggetti al pagamento del contributo unificato in misura del 50%
Aggiornamento 25 giugno 2014
I seguenti procedimenti sono soggetti al pagamento del contributo unificato nella misura ridotta del 50% rispetto al valore corrispondente per gli scaglioni ordinari:
- procedimenti speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito
- accertamento tecnico preventivo
- procedimento per ingiunzione
- procedimenti cautelari (sequestro giudiziario e conservativo, denunzia di nuova opera e di danno temuto, istruzione preventiva, procedimenti d’urgenza)
- procedimenti possessori (1)
- per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (2)
- per il giudizio di sfratto per morosità e per finita locazione (3)
- per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
- per il procedimento sommario (4) ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. (se il procedimento prosegue con rito ordinario, si dovrà procedere all’integrazione del contributo)
- per le controversie individuali (5) di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego,quando la parte ha un reddito imponibile superiore ad € 32.298,99
(1) I procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (una di cognizione sommaria ed una di cognizione piena), mantengono una connotazione unitaria e, pertanto, vengono assoggettati ad un solo pagamento.
(2) Nell’ipotesi in cui, contestualmente all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo venga formulata una domanda riconvenzionale (es. risarcimento danno o compensazione credito), occorre procedere al calcolo del contributo unificato anche in relazione alla detta domanda riconvenzionale (nella misura intera) provvedendo al pagamento del contributo unificato della domanda riconvenzionale, se superiore a quello previsto per l’opposizione a decreto ingiuntivo (calcolato invece nella misura del 50%), ovvero, al pagamento del contributo unificato dell’opposizione (calcolato nella misura del 50%), se superiore a quello dovuto per la domanda riconvenzionale.
Esempio: opposizione a decreto ingiuntivo di valore pari a € 25.000,00 con domanda riconvenzionale di valore pari a € 30.000,00, il contributo unificato da versare è di € 450,00, cioè il contributo per la domanda riconvenzionale, che assorbe il minore contributo di € 103,00 dovuto per l’opposizione a decreto ingiuntivo (50% di € 206,00). Nel caso invece di opposizione a decreto ingiuntivo di valore pari a € 100.000,00 con domanda riconvenzionale di € 10.000,00, il contributo unificato da versare è quello dovuto per l’opposizione a decreto ingiuntivo, pari a € 330,00 (50% di € 660,00), che assorbe il minore contributo di € 206,00 dovuto per la domanda riconvenzionale.
(3) Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.
(4) Il Ministero della Giustizia, con circolare 4 agosto 2009, chiarisce che “al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall’articolo 702 bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall’articolo 13, comma 3, del Testo Unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile. Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell’articolo 702 ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l’integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo. Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell’articolo 702 ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro secondo del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo è dovuto per intero. (…) Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all’articolo 702 quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.”
(5) Per il procedimento innanzi alla Corte di Cassazione dal 1° gennaio 2012 l’importo da applicare è quello secondo il valore del processo. Per lo stesso procedimento non è dovuta l’imposta fissa di € 168,00 ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis, D.P.R. n. 115/2002.
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